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Qualità del servizio di trasporto del gas naturale

Qualità del servizio di trasporto del gas naturale


Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011


Decisione del reclamo presentato dalla società 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a.
Deliberazione 5 dicembre 2017, 808/2017/E/gas

Gas - trasporto - emergenza di servizio - Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas (RQTG 2014-2017) - interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas - cause interruttive - “cause esterne” imputabili a terzi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b) della RQTG - motivi di esclusione - residualità della fattispecie “cause imputabili all’impresa di trasporto, comprese le cause non accertate” - applicazione.
Nel caso di una interruzione del servizio di trasporto del gas naturale, per ascrivere l’evento interruttivo a “cause esterne” imputabili a terzi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b) della RQTG, è necessario che al momento della registrazione dell’interruzione sia già in qualche modo accertata la causa dell’interruzione e/o siano stati rilevati segni di effrazione da cui sia possibile desumere la presenza sul sito di terzi estranei. Diversamente, esclusa la forza maggiore prevista dell’articolo 15, comma 1, lett. a) della RQTG, la causa dell’evento deve essere ricondotta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del RQTG, tra quelle “non accertate”, trattandosi di una classificazione residuale comprensiva, appunto, di quelle situazioni nelle quali non è possibile accertare se l’evento interruttivo è stato generato da cause imputabili all’impresa che gestisce l’infrastruttura di rete o piuttosto a terzi estranei all’organizzazione aziendale. Nella fattispecie, l’interruzione del servizio di trasporto, verificatasi a seguito della chiusura delle valvole poste sulla diramazione della rete di trasporto che alimenta il “city gate” (cabina ReMi) dell’impianto di distribuzione del comune di Gravina di Puglia, era stata erroneamente qualificata dal gestore nell’ambito delle “cause esterne” imputabili a terzi, pur non essendo possibile, al momento della registrazione dell’evento, accertare la causa, né la presenza sul sito di terzi estranei.