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Codice di rete

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Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011


Decisione dei reclami presentati da SIENERGIA S.r.l. e MIWA ENERGIA S.r.l. nei confronti di SI.DI.GAS - SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.
Deliberazione 13 luglio 2017, 518/2017/E/gas

Gas - distribuzione - articolo 24, commi 1, 4 e 5, della deliberazione 138/2004 e capitolo 12, paragrafo 4, punti 2, 5 e 6, dell'Allegato 2 alla deliberazione del 6 giugno 2006, 108 (Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale - CRDG) - fatturazione con cadenza mensile - violazione.
L'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e il capitolo 12, paragrafo 4, punto 2, del CRDG prescrivono al gestore di rete di emettere le fatture nei confronti degli utenti con cadenza mensile; pertanto, il comportamento del gestore che esiga il pagamento di interessi di mora su crediti maturati per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile non è conforme a quanto stabilito nell'articolo 24, commi 4 e 5, della deliberazione 138/20014 e del capitolo 12, paragrafo 4, punti 5 e 6 del Codice di Rete. Nei casi di specie, inoltre, la condotta del gestore non appare in alcun modo giustificabile in quanto l'emissione delle fatture ha seguito una cadenza pressoché imperscrutabile, diversa da quella mensile, e, in ogni caso, è avvenuta con notevole ritardo - anche di anni - rispetto al periodo di competenza.Parimenti, il tentativo del gestore di rete di procedere alla escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate dagli utenti o di richiedere a tali soggetti ulteriori garanzie integrative, con riferimento ai crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni, non è conforme ai dettami del capitolo 12, paragrafo 4, punto 6, del CRDG


Decisione del reclamo presentato da VELGA S.r.l. nei confronti di SNAM RETE GAS S.p.a.
Deliberazione 16 febbraio 2017 - 56/2017/E/gas

Gas - trasporto - conferimento di capacità di trasporto - rifiuto garanzie bancarie trasmesse con modalità di notifica diversa da quella specificata sul sito del gestore e redatte su modello non conforme a quello previsto dal Codice di Rete del gestore - violazione del Codice di Rete - non sussiste.

Nel caso in cui il gestore di rete di trasporto del gas naturale non accetti le garanzie bancarie presentate dall'utente del trasporto per il conferimento di capacità di trasporto che, oltre ad essere state trasmesse con una modalità di notifica diversa da quella specificata sul sito del gestore, sono state redatte su un modello non conforme a quello previsto dal Codice di Rete del gestore medesimo, non viola alcuna disposizione del  Codice di Rete. Infatti, il gestore, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, dispone di un certo margine di apprezzamento discrezionale nell'applicare gli istituti previsti dalla regolazione (e attuati nel Codice di Rete) a tutela del credito maturato nell'ambito del servizio di trasporto e bilanciamento, ben rientrando, quindi, l'applicazione rigorosa delle clausole del Codice di Rete nella sua piena disponibilità, ferma restando la par condicio tra gli utenti.


Decisione del reclamo presentato da ESTRA ENERGIE S.r.l. nei confronti del CONSORZIO SIMEGAS
Deliberazione 6 dicembre 2016 - 728/2016/e/gas

Gas - distribuzione - accesso alla rete - richiesta adeguamento valore della garanzia finanziaria attraverso sottoscrizione contratto integrativo - violazione del Codice di rete tipo (capitolo 7, paragrafo 3, dell'Allegato 2, alla deliberazione n. 108/06) - violazione deliberazione 138/04 (articolo 14, comma 8).
Considerato che la ratio della regolazione è, da un lato, quella di garantire l'uniformità delle condizioni contrattuali applicate dai distributori, dall'altro, di ridurre la discrezionalità dei medesimi distributori nella fase genetica del rapporto contrattuale, la condotta del distributore che ha in precedenza aderito al Codice di rete tipo e che richieda all'utente della rete di distribuzione di sottoscrivere un contratto integrativo del contratto di distribuzione non risulta conforme alla vigente disciplina regolatoria. Pertanto, la pretesa del gestore di ottenere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso, ai sensi di un contratto integrativo del contratto di distribuzione, risulta illegittima, perché in contrasto con il capitolo 7, paragrafo 7.3, del Codice di rete tipo. Nella fattispecie, poi, il gestore ha anche violato l'articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04, avendo, con riferimento ai PdR interessati, dato seguito alle richieste di switching con un ritardo di un mese rispetto alle tempistiche definite dall'articolo 28, comma 1, della medesima deliberazione 138/04.


Decisione del reclamo presentato dalla Società CH4 S.r.l. nei confronti di TOSCANA  ENERGIA S.p.A.
Deliberazione 12 giugno 2015 - 277/2015/E/gas

Gas - distribuzione - capitolo 7, par. 1, Codice di rete di Toscana Energia - garanzie finanziarie richiedibili all'utente dal gestore di rete - carattere esemplificativo e non tassativo delle tipologie di garanzia previste dal Codice di rete.
Le forme di garanzia finanziaria che l'impresa di distribuzione può richiedere all'utente, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, non sono solo quelle, "fideiussione bancaria ovvero assicurativa", espressamente indicate dal capitolo 7, par. 1, del Codice di rete di Toscana Energia. Infatti, il significato proprio delle parole contenute nella citata norma, e, in particolare, l'uso della parola "anche", anteposta all'indicazione di due tipologie di garanzia (bancaria e assicurativa) esigibili dal gestore, fa chiaramente intendere il carattere esemplificativo, e nient'affatto tassativo, del riferimento a tali forme di garanzia.

Gas - distribuzione - esercizio della facoltà del gestore di rete di richiedere una garanzia finanziaria - non può comprimere diritto di accesso dei terzi alla rete - obbligo del gestore di valutare caso per caso la garanzia proposta da utente - violazione.
Il gestore di rete ha la facoltà di richiedere o meno una garanzia finanziaria ma non può operare una selezione - aprioristica e del tutto svincolata dalle peculiarità della fattispecie - delle forme di garanzia ammissibili. Diversamente opinando, si riconoscerebbe infatti al gestore la possibilità di comprimere il diritto di accesso alle infrastrutture di rete che deve essere garantito a tutti gli utenti, a parità di condizioni, in quanto strumentale allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali. Tale generale principio appare tanto più vero nel caso di specie, in cui la garanzia finanziaria consiste in una fideiussione assicurativa o bancaria emessa da un istituto con sede in un Paese europeo, privo di filiale o succursale italiana. Ed invero, il rifiuto aprioristico di detta garanzia, in base al principio secondo cui solo un istituto bancario o assicurativo italiano o con filiale/succursale italiana di istituto estero può emettere una garanzia assicurativa, si pone in contrasto rispetto agli articoli 49-55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprimendo una la fondamentale libertà di prestazione di servizi nel mercato interno. Nel caso di specie, pertanto, il gestore è tenuto a effettuare una analitica valutazione della garanzia presentata, tenuto conto della tipologia di garanzia offerta, del suo importo e, a prescindere dal Paese di stabilimento, dell'affidabilità del soggetto emittente, alla luce dei parametri economici e finanziari idonei a qualificarne la solvibilità.