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Data pubblicazione: 28 marzo 2008

Delibera 28 marzo 2008

ARG/elt 38/08

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2008

Visti:

  • il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
  • il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
  • il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge Finanziaria 2005);
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge Finanziaria 2006);
  • la decisione della Commissione Europea C (2006) 3225 def;
  • la decisione della Commissione Europea C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: la decisione C (2007) 5400);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04, recante istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 163/05 (di seguito: deliberazione n. 163/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 e dalla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 e dalla deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 190/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: deliberazione n. 321/06);
  • la deliberazione dell'Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2007, n. 266/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
  • il documento per la consultazione 27 febbraio 2007 recante "Ipotesi per la revisione dei meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 dell'allegato A alla deliberazione dell'autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato" - Atto n. 12/07 (di seguito: consultazione Atto n. 12/07);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07, ed in particolare la Parte VIII (di seguito: consultazione Atto n. 34/07);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia n. 49/2008, con la quale il ricorso presentato da Alcoa avverso alla deliberazione n. 145/07 è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte rigettato;
  • i dispositivi di decisione n. 20/2008, 26/2008, 27/2008, 28/2008, 29/2008, 30/2008, 31/2008, 32/2008, 33/2008, 34/2008, 35/2008, 36/2008, 37/2008, 38/2008, 39/2008, 40/2008, 41/2008, 42/2008 e 43/2008 del 22 gennaio 2008, con i quali il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze del TAR Lombardia di annullamento della deliberazione n. 249/06;
  • la comunicazione della Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin), prot. n. 0031955 del 31 ottobre 2007, ricevuta in data 6 novembre 2007, prot. n. 029935 (di seguito: lettera 31 ottobre 2007);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 13 dicembre 2007, prot. 002153, ricevuta dall'Autorità in data 11 gennaio 2008, prot. generale 000676;
  • la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e della Cassa del 10 marzo 2008, prot. GSE-P2008007670, ricevuta dall'Autorità in data 14 marzo 2008, prot. generale n. 0007549;
  • la comunicazione della Cassa del 17 marzo 2008, prot. n. 000417, ricevuta dall'Autorità in data 20 marzo 2008, prot. generale n. 0008158;
  • la comunicazione del GSE 26 marzo 2008, prot. AD/P2008000040, ricevuta dall'Autorità in data 28 marzo 2008, prot. generale n. 0008865 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2008);
  • la comunicazione della Sogin, del 20 marzo 2008, prot. n. 8988, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2008, prot. generale n. 0008450 (di seguito: lettera 20 marzo 2008);
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0019809 del 26 novembre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 4 dicembre 2007, prot. n. 32233;
  • la comunicazione del Presidente dell'Autorità prot. generale n. 0000899 del 14 gennaio 2008;
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 gennaio 2008, prot. 0001735, ricevuta dall'Autorità in data 12 febbraio 2008, prot. generale n. 003847;
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 febbraio 2008, prot. n. 0003747, ricevuta dall'Autorità in data 29 febbraio 2008, prot. generale n. 0005963;
  • la comunicazione della Cassa del 26 febbraio 2008, prot. 000280, ricevuta dall'Autorità in data 3 marzo 2008, prot. generale n. 0006016;
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2008, prot. n. 0003481, ricevuta dall'Autorità in data 11 marzo 2008, prot. generale n. 0007125;
  • la comunicazione di Alcoa Servizi S.r.l. (di seguito: Alcoa) del 16 gennaio 2008, prot. GT/ls n. 01/08, ricevuta dall'Autorità in data 21 gennaio 2008, prot. generale n. 001587;
  • la comunicazione dell'Autorità 29 gennaio 2008, prot. generale n. 0002333;
  • la comunicazione di Alcoa del 29 gennaio 2008, prot. GT/ls n. 02-08, ricevuta dall'Autorità in data 18 febbraio 2008, prot. generale n. 0004215;
  • la comunicazione di Alcoa del 12 marzo 2008, prot. GT/ls n. 05-08, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2008, prot. generale n. 0008347;
  • la comunicazione dell'Autorità del 19 marzo 2008, prot. generale n. 0008035.

Considerato che:

  • con le lettere 31 ottobre 2007 e del 20 marzo 2008 la Sogin ha comunicato che nell'anno 2008 dovranno essere sostenute spese straordinarie per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato, con conseguente significativo incremento delle esigenze finanziarie;
  • con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.

Considerato che:

  • la Commissione europea, con Decisione C (2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
  • con la decisione C (2007) 5400, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
  • le aventi causa della società ex-Terni risultano aver depositato ricorso al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della citata decisione C (2007) 5400;
  • il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C (2007) 5400;
  • il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali alla società Alcoa e l'erogazione della relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di adeguata garanzia in coerenza quanto già previsto dalla deliberazione n. 190/06 e sue successive modificazioni e integrazioni;
  • la Cassa sta svolgendo i necessari approfondimenti circa l'adeguatezza delle garanzie prestate dalla medesima Alcoa in relazione alla possibilità di procedere all'erogazione della componente compensativa relativa al secondo semestre 2007, tuttora pendente.

Considerato che:

  • con consultazione Atto n. 12/07, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 163/05, l'Autorità ha diffuso i propri orientamenti iniziali circa la riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali per i clienti in media, alta e altissima tensione, all'epoca disciplinate dal comma 72.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
  • con consultazione Atto n. 34/07, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti finali circa la riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali per i clienti in media, alta e altissima tensione, ossia:
    • adozione di una soluzione in linea con l'ipotesi 2 descritta nella consultazione Atto n. 12/07, prevedendo l'applicazione di aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
    • applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese;
    • redistribuzione degli oneri derivanti dalla estensione dei meccanismi di deroga all'interno delle tipologie contrattuali interessate alla revisione;
    • applicazione della riforma con gradualità, in linea con quanto proposto nella consultazione Atto n. 12/07;
  • con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha ritenuto opportuno, in vista della revisione dei criteri di deroga all'imposizione delle componenti A, prevedere che le aliquote di dette componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh possano essere differenziate in funzione di un massimo di 4 (quattro) scaglioni di consumo mensile, almeno in relazione alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere f) e g) del Testo integrato;
  • con la medesima deliberazione n. 348/07 l'Autorità:
    • ha rinviato l'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, da attuarsi secondo quanto indicato nel capitolo 44 della consultazione Atto n. 12/07, al 1 aprile 2008, ad invarianza del gettito garantito dalle tipologie interessate;
    • ha disposto che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.

Considerato che:

  • in relazione ai richiamati dispositivi di decisione del Consiglio di Stato, il ripristino della deliberazione n. 249/06 comporta una considerevole riduzione dell'onere in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 54.1, lettera b) del Testo integrato (di seguito: conto A3), rispetto a quanto precedentemente stimato in esito all'annullamento disposto in primo grado della medesima deliberazione n. 249/06;
  • il conto A3 risulta tutt'ora gravato da oltre 600 milioni di debito nei confronti del conto di cui al comma 54.1, lettera e) del Testo integrato (di seguito: conto A6); e che tale posizione debitoria è opportuno che venga gradualmente riassorbita;
  • i prezzi rilevanti per il calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale in relazione al quale è aggiornata la componente di costo evitato di combustibile degli impianti incentivati ai sensi del provvedimento Cip 6/92, hanno mostrato negli ultimi mesi forti rialzi, rendendo probabile, nel corso del 2009, un conguaglio a favore dei produttori Cip 6/92 rispetto al costo evitato di combustibile riconosciuto in acconto nel 2008, con conseguente aggravio di oneri in capo al conto A3;
  • tenuto conto delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa le disponibilità del Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, di cui al comma 54.1, lettera n) del Testo integrato (di seguito: conto UC5) e delle informazioni fornite dal GSE con comunicazione 26 marzo 2008, sembra emergere un'eccedenza di gettito raccolto rispetto agli oneri in capo al conto medesimo; e che tale eccedenza, quando accertata in via definitiva, potrà essere destinata a copertura degli oneri pendenti su altri conti di gestione;
  • le aliquote vigenti della componente A6 sono state dimensionate per garantire disponibilità finanziarie tali da far fronte ai pagamenti previsti nel corso del 2008 e del 2009 in capo al Conto di cui al comma 54.1, lettera e) del Testo integrato (di seguito: conto A6), anche in assenza di restituzione del credito vantato nei confronti del Conto A3;
  • le mutate condizioni del conto A3 e la possibile destinazione al medesimo conto degli eventuali residui del conto UC5, secondo quanto sopra descritto, rendono probabile una restituzione almeno parziale al conto A6 delle somme da questi anticipate al medesimo conto A3.

Considerato che:

  • il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:
    1. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
    2. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;
  • il comma 74.5 del Testo integrato prevede che il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sia fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

Ritenuto opportuno:

  • dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 maggio 2008, all'erogazione alla Sogin, in acconto e salvo conguaglio, di 150 milioni di euro a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
  • in relazione alla possibilità per la Cassa di procedere all'erogazione della componente compensativa alla società Alcoa, differire ulteriormente il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06, fino al 30 giugno 2008.

Ritenuto opportuno:

  • in linea con quanto previsto con deliberazione n. 348/07:
    • dare attuazione alla riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, fermo restando l'obbiettivo di redistribuzione degli oneri derivanti dalla estensione dei meccanismi di deroga all'interno delle tipologie contrattuali interessate alla revisione;
    • prevedere, per detti clienti, che l'esenzione completa dall'applicazione delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle componenti A2, A3, A4 e A5 avvenga limitatamente ai prelievi eccedenti i 12 GWh/mese per punto di prelievo;
    • prevedere, a tendere, per detti clienti, che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle componenti A2, A3, A4 e A5 per prelievi mensili eccedenti i 4 GWh e fino a 12 GWh, siano pari al 50% dell'aliquota applicata ai prelievi mensili fino a 4 GWh;
    • disporre un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità attuali di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 per i clienti in alta e altissima tensione e quanto previsto, a tendere, secondo il precedente alinea.

Ritenuto opportuno:

  • adeguare in diminuzione l'aliquota media della componente A3 tenendo però conto, ai fini di tale adeguamento, dell'esigenza di graduale restituzione delle somme anticipate dal Conto A6 e del probabile onere aggiuntivo collegato al conguaglio sui costi evitati di combustibile riconosciuti in acconto nel 2008;
  • adeguare in diminuzione l'aliquota della componente tariffaria A6;
  • prevedere che per il trimestre aprile - giugno 2008 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) del Testo integrato siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni alla Cassa

1.1 La Cassa, entro il 31 maggio 2008, provvede all'erogazione di 150 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

Articolo 2
Aggiornamento delle componenti tariffarie

2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre aprile - giugno 2008, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

3.1 Per il trimestre aprile - giugno 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

3.2 Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 è differito al 30 giugno 2008.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 aprile 2008.

28 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:

Altri documenti: