Comunicato operatori
Raccolta dati: Qualità commerciale vendita e monitoraggio servizi non richiesti
II semestre 2013
4 febbraio 2014
L'Autorità ha predisposto un sistema per l'invio online dei dati di qualità  commerciale per l'attività di vendita per il II° semestre 2013. 
 Le imprese  esercenti l'attività di vendita sono tenute a comunicare all'Autorità i dati di  qualità commerciale, come previsto dall'articolo 39 dell'allegato A alla  deliberazione ARG/com 164/08 "Testo  integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia  elettrica e di gas naturale", entro la scadenza del 28 febbraio 2014; le  imprese di vendita sono inoltre tenute alla comunicazione dei dati relativi ad  eventuali reclami ricevuti per contratti non richiesti relativi al medesimo  periodo, come previsto dall'articolo 15 della deliberazione 153/2012/R/com, nonché secondo le istruzioni  indicate nella determinazione del Direttore della Direzione Mercati, n.4/2012.
In risposta a richieste di chiarimento pervenute, si ribadisce che, secondo quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2 lett. a, "i reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco del semestre di riferimento", sono da intendersi quelli ai quali non sia stata inviata risposta al 30 giugno o 31 dicembre di ciascun anno.
Di  tali casi dovrà essere fornito il dettaglio nel semestre successivo  (secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, ultimo capoverso),  in tal modo potranno considerarsi chiuse le "code" di informazione  relative al semestre precedente.
In alcuni casi, ad esempio quelli  ricevuti nell'ultimo mese del semestre, è possibile infatti che non sia  stata ancora fornita risposta, ma tale situazione non si configura come  una violazione del relativo standard da parte dell'esercente, rimanendo  ancora del tempo utile  per la prestazione di quest'ultimo (ad esempio  per un reclamo ricevuto il 30 giugno, il rispetto dello standard  specifico di risposta motivata si ottiene se la risposta è inviata entro  il 9 agosto successivo). 
Si precisa inoltre che, per quanto  concerne il monitoraggio dei contratti non richiesti, ai sensi della  delibera 153/2012/R/com è considerato reclamo per contratto non  richiesto ogni reclamo scritto con il quale il cliente finale, o per suo  conto un rappresentante legale o un'associazione di consumatori,  lamenta un contratto non richiesto o un'attivazione non richiesta.
Per accedere alla raccolta è necessario autenticarsi inserendo i propri dati di accesso nella apposita sezione.
Le imprese che non hanno dati da dichiarare possono effettuare tale  dichiarazione nella raccolta stessa ed effettuare l'invio definitivo.
Per  la corretta compilazione della raccolta è necessario consultare inoltre il  materiale reso disponibile a seguito dei seminari "Qualità commerciale della vendita-raccolta  dati"; nonché, per quanto riguarda il monitoraggio dei contratti non  richiesti, l'Allegato A alla determina 4/2012 ed i chiarimenti alla delibera  153/2012 pubblicati sul sito internet dell'Autorità.
Per eventuali segnalazioni di  malfunzionamento, richieste di informazioni e chiarimenti di carattere  informatico è disponibile il numero verde: 
o l'e-mail:infoanagrafica@autorita.energia.it
